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Perché le medicine omeopatiche non hanno il bugiardino?

Bugiardino prodotto omeopatico pagina bianca

Il motivo che mi spinge a scrivere questo post è perché molti cercano informazioni sulle “medicine omeopatiche” e spesso si fa un accostamento ideale tra svezzamento e omeopatia. Per questo motivo è bene chiarire il motivo per cui la legge prevede che le medicine omeopatiche siano prive di bugiardino (e non è per un qualche motivo complottista o oscurantista come in molti sembrano credere). In molti cercano su Google cose come “Camelia posologia” o “Chamodent”, e in molti casi per “curare” dei disturbi dei propri figli, ma mi chiedo in quanti sanno perché devono cercare in rete invece di trovare le informazioni sulla confezione.

Questo è un post lungo e abbastanza complesso, ma spero che alla fine chiarisca i motivi dietro la legislazione vigente.

Tempo fa in rete è apparsa tutta una serie di post (non mi è chiaro se sponsorizzati o meno) che descrivono l’incontro tra diverse mamme blogger e la nota ditta di prodotti omeopatici Boiron presso una loro sede. Queste sono cose che purtroppo si vedono con noiosa periodicità

Senza commentare i post nella loro interezza, dopo tutto trattano principalmente di argomenti triti e ritriti, mi voglio concentrare su un aspetto forse meno noto e che ho ritrovato più o meno identico in più blog, ovvero sul perché i prodotti omeopatici non hanno un foglietto illustrativo o bugiardino, così come invece accade per tutti i medicinali che si rispettino.

In sostanza i post che ho letto affermano che gli omeopatici sono medicinali a tutti gli effetti, a norma del Decreto Legislativo 17-3-1995 n. 185, ma le informazioni che uno si aspetterebbe di trovare nel foglietto illustrativo, o bugiardino, non possono venire comunicate che a medici e farmacisti (ma stiamo parlando di una loggia massonica?), a norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Per questo motivo detto bugiardino è assente, rendendo necessario rivolgersi allo specialista in omeopatia per tutte le informazioni, compresa la posologia, indicazioni terapeutiche, ecc.

Dato che le varie versioni sono pressoché identiche tra loro mi sembra fuor di dubbio che questo fosse il messaggio che la Boiron desiderava venisse trasmesso.

Ma allora la domanda che nasce spontanea è: perché le altre medicine il bugiardino ce l’hanno?

Spinto da spirito masochista sono andato a leggere ai decreti di cui sopra.

Qui di seguito riporto gli stralci che mi sembrano rilevanti ai fini di questa discussione (per leggere tutto il documento basta seguire uno dei link associati ai decreti). Il grassetto o le sottolineature sono mie per evidenziare quello che ritengo importante.

Decreto Legislativo 17-3-1995 n. 185

1. Campo d’applicazione.

1. Ai fini del presente decreto, per «medicinale omeopatico» si intende ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati «materiali di partenza omeopatici»,…

3. Immissione in commercio: requisiti per la procedura semplificata di autorizzazione e divieto di pubblicità.

1. L’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione, se il medicinale:
a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
b) non reca sulle confezioni né vanta in qualsiasi altro modo indicazioni terapeutiche;
c) ha un grado di diluizione tale da garantire l’innocuità; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per i princìpi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici di cui al comma 1.

4. Etichettatura e foglio illustrativo.

1. L’etichettatura e l’eventuale foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui all’art. 3 devono riportare obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti indicazioni:
a) dicitura «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase «perciò senza indicazioni terapeutiche approvate»;

5. Domanda di registrazione.

1. …
2. La domanda di registrazione semplificata, presentata dal responsabile dell’immissione in commercio, deve contenere la dichiarazione del rispetto dei requisiti di innocuità di cui all’art. 3, comma 1, lettera c)


b) … in ogni caso è escluso l’onere di dimostrazione dell’efficacia terapeutica;

Il decreto in alto, del 1995, è stato usato per compilare quello del 2006, riportato qui in basso, che quindi NON sostituisce, ma integra e chiarisce il precedente.

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219

Art. 16.

Procedura semplificata di registrazione
1. Un medicinale omeopatico e’ soggetto, ai fini dell’immissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione, soltanto se il medicinale:

b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;

c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, ne’ più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.

Art. 19.
Comunicazioni in ambito comunitario

1. L’AIFA comunica agli altri Stati membri della Comunità europea ogni informazione necessaria a garantire la qualità e l’innocuità dei medicinali omeopatici prodotti e immessi in commercio nella Comunità europea.

Art. 85.
Disposizioni particolari per l’etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici

2. L’etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui agli articoli 16 e 20 recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

a) Dicitura: «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»;

In altre parole, il rimedio omeopatico è sì “medicinale” (le virgolette sono doverose), ma per essere riconosciuto come tale viene sottoposto a una procedura semplificata, per la quale il legislatore afferma che “in ogni caso è escluso l’onere di dimostrazione dell’efficacia terapeutica“. Chiaramente questa procedura è ben meno rigorosa di quella utilizzata per le medicine “ordinarie” (ovvero quelle per cui l’efficacia terapeutica va dimostrata).

Il motivo per cui non c’è il bugiardino non è a causa di un fantomatico patto di segretezza tra il produttore e il medico o farmacista o perché il legislatore si è dimostrato irragionevole, ma perché il legislatore ha riconosciuto che nel prodotto omeopatico non c’è principio attivo (cosa su cui sono tutti d’accordo) e che è innocuo (cosa su cui sono tutti d’accordo) per cui non c’è pericolo di sovradosaggio e non ci sono effetti collaterali (altra cosa su cui sono tutti d’accordo).

Quindi il bugiardino non c’è perché se ci fosse non ci sarebbe niente da scriverci in quanto (il legislatore dice) siamo di fronte a un “medicinale” (di nuovo, passatemi le virgolette…) privo di effetti dimostrabili e totalmente innocuo. Se poi il foglietto ce lo vogliamo mettere per forza, deve contenere la frase “senza indicazioni terapeutiche approvate“.

Inoltre da nessun parte c’è scritto che bisogna necessariamente rivolgersi allo specialista in omeopatia o al farmacista per informazioni sulla posologia o altro.

A ulteriore conferma di quanto detto, cito alcuni passaggi dalla direttiva comunitaria rilevante:

DIRETTIVA 2001/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

In considerazione delle caratteristiche particolari dei medicinali omeopatici, quali il loro bassissimo tenore di
principi attivi e la difficoltà di applicare loro la convenzionale metodologia statistica relativa alle prove cliniche,
appare opportuno istituire una procedura specifica semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici
immessi in commercio senza particolari indicazioni terapeutiche ed in una forma farmaceutica ed un dosaggio
che non presentino alcun rischio per il paziente.
(22) I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico
sono assimilabili, per quanto riguarda la registrazione e l’autorizzazione di immissione in commercio, a medicinali omeopatici.
(23) È opportuno fornire innanzi tutto ai consumatori di medicinali omeopatici un’indicazione molto chiara circa il carattere omeopatico degli stessi nonché sufficienti garanzie di qualità e di innocuità.
(24) È necessario armonizzare le norme riguardanti la fabbricazione, il controllo e l’ispezione dei medicinali omeopatici allo scopo di consentire la circolazione nell’intera Comunità di medicinali sicuri e di buona qualità.
(25) Per un medicinale omeopatico immesso sul mercato con indicazioni terapeutiche o in forma farmaceutica che presenti rischi potenziali, da valutarsi in relazione all’effetto terapeutico atteso, si devono applicare le norme comuni che disciplinano l’autorizzazione ad immettere sul mercato un medicinale.

Articolo 14

1. Sono soggetti ad una procedura speciale semplificata di registrazione soltanto i medicinali omeopatici che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
– via di somministrazione orale o esterna,
– assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo relative al medicinale,
– grado di diluizione che garantisca l’innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10 000 di tintura madre né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una prescrizione medica.
Gli Stati membri stabiliscono, al momento della registrazione, la classificazione in materia di fornitura del medicinale.


3. Per i medicinali omeopatici registrati in conformità del paragrafo 1 del presente articolo o eventualmente ammessi in base all’articolo 13, paragrafo 2, non è tuttavia richiesta la prova dell’effetto terapeutico

Articolo 69

1. Oltre all’indicazione «medicinale omeopatico», in grande evidenza, l’etichettatura e eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

– medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate»,
– un suggerimento all’utente perché consulti un medico se i sintomi persistono durante l’utilizzazione del medicinale.


In conclusione, vi sembra che l’informazione che è stata presentata alle mamme blogger, ora molto facilmente reperibile in rete, sia rispondente alla realtà dei fatti? A me sembra di no…

Se siete arrivati fino a qui cercando “camelia posologia”, “chamodent” o informazioni su varie medicine omeopatiche spero vi sia ora chiaro del perché dovete cercare in rete e che la legge è dalla parte del consumatore NON dei produttori.


Dopo un serrato scambio di email con una delle mamme blogger che ha partecipato all’incontro, mi sono reso conto che la ragione per cui il bugiardino non è presente nei rimedi omeopatici non è stata espressa con sufficiente chiarezza, per cui provo di nuovo riportando, per completezza, le due posizioni.

1) Durante l’incontro con le mamme blogger, la Boiron ha detto (cito testualmente):

In Italia secondo il D.Lgs. 219/2006, le indicazioni terapeutiche dei medicinali omeopatici non possono essere comunicate al pubblico, ma solo a medici e farmacisti.

2) Nelle email che sono seguite, la mia interlocutrice ha affermato, dopo aver letto il mio post:

Il bugiardino non c’è perché la legge italiana dice che le indicazioni terapeutiche vanno indicate a farmacisti e medici e non al pubblico

e che

per legge PER ORA per saper come usare gli omeopatici – quanto quando e in che caso – devi rivolgersi a chi di dovere

Chiariamo di nuovo cosa dice la legge.

Quanto detto dalla Boiron è, a essere gentili, poco accurato e la percezione che la mamma blogger ne ha ricavato è chiaramente distorta, ma molto ben radicata.

Non è lo Stato che dice che non ci sono indicazioni terapeutiche o che ne proibisce la distribuzione. È il produttore che, se vuole vedere venduto il suo prodotto, deve provare che è innocuo e che NON ha indicazioni terapeutiche.

Da quanto dice la Boiron sembra invece che le indicazioni terapeutiche esistano, ma la legge (per qualche arcano motivo) ti impedisce di diffonderle e questo è chiaramente NON vero (vedi Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219  riportato più in alto per tutti i dettagli).

In altre parole (scusate se mi ripeto): se hai un medicinale e vuoi commercializzarlo ha due possibilità:

  1. puoi provare che fa qualcosa, allora diventa un medicinale “normale” con tanto di bugiardino, ecc.
  2. puoi provare che non fa niente, allora vendi un medicinale omeopatico che viene registrato tramite la procedura SEMPLIFICATA, ma allora nel bugiardino non puoi mettere niente perché per registrarlo (tu, produttore) hai dovuto provare che è INNOCUO, ovvero lo puoi prendere come e quanto ti pare.

Quindi (mi ripeto di nuovo) i rimedi omeopatiche NON hanno bugiardino, indicazioni, posologia, ecc. perché per essere registrati (con la cosiddetta “procedura semplificata”) il PRODUTTORE deve provare che il prodotto stesso è innocuo e che NON ha alcun effetto. Una volta che il produttore (NON lo Stato) ti dice per iscritto che questo è il caso, allora il prodotto omeopatico può essere commercializzato.
In altre parole è il produttore che dice che sul bugiardino non può essere scritto niente, non è la legge che ti impedisce di divulgare l’informazione.

Quello che lo Stato fa è semplicemente assicurarsi che il produttore faccia fede a quanto ha presentato in fase di registrazione e non dica cose che LORO STESSI hanno detto non esistono.

Riassumendo: è la Boiron che dice che le medicine omeopatiche che produce non hanno alcun effetto e che sono innocue, non è lo Stato che glielo fa dire, né che gli mette il bavaglio. E dubito che la legge possa cambiare… in quanto è il PRODUTTORE che liberamente dice queste cose. Nessuno li forza.


L’immagine qui di seguito è il “bugiardino” di un prodotto Loacker. Vi consiglio di leggerlo attentamente… All’inizio si parla di patologie non meglio identificate per le quali si dà una posologia, ma se leggete in fondo tra le “informazioni importanti” leggete (da notare l’uso della parola “consumatore” e non “paziente” o simili…):

In conformità alla legislazione vigente non ci è permesso di fornire al consumatore indicazioni terapeutiche e posologia per il prodotto acquistato…

Quindi, vi chiedo, tutto quello che precede cosa vuol dire?

bugiardino omeopatia loaker

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159 risposte

  1. ClaudioCasonato Master Reiki Amico dell Omeopatia
    “Quantum mechanics is a general theory. It is presume to apply to everything, from subatomical particles to galaxies”. Dal bel Ballantine da lei citato tanto per rispondere a questa frase: “Orbene, ciò è una fesseria astronomica, in quanto la fisica quantistica è perfettamente inutile alla scala umana, dove si applica la banale fisica newtoniana o al limite (per i GPS) la relatività.” Ne deduco che al CIcap l’inglese non si pratica poi tanto forse…

  2. Amico dell Omeopatia quello della dottressa è l’unica cosa che mi venga in mente (o meglio l meno peggio 😀 )

    Per quanto riguarda il dgls in che modo è inesatto? Cosa ho interpretato male? Sono state spesi fiumi di parole per spiegare la meccanica quantistica, ma ce la caviamo con 10 in tutto per quanto riguarda la legislazione vigente che tra l’altro impatta enormemente il modo in cui i produttori di rimedi omeopatici considerano se stessi (ovvero producono qualcosa che devono provare essere innocua)?

  3. Inesatto nel dire come una dottoressa per liquidare la paziente dia I’ll farmaco omeopatico…… interpretazione del dlgs a tuo modo nelle tue conclusioni finali ……

  4. Amico dell Omeopatia Mi chiedo se il tuo si un caso di “lettura selettiva”. 
    Dov’è che sta scritto che
    in base alla dlgs 219/2006che nel nostro paese non possono essere
    riportate non e’ I’ll produttore…in italia puo’ essere comunicata solo
    a noi operatori informatori scientifici medici e farmacisti
    e che
    solo I’ll vostro medico omeopata sara’ in grado di darvi tutte le informazioni in merito
     Invece nell’articolo cito TESTUALMENTE i decreti del 1995 e del 2006 e non vedo scritto da nessuna parte che la legge raccomanda l’omertà.

    Inoltre come spieghiamo il fatto che IL PRODUTTORE deve dimostrare che il suo prodotto è innocuo se desidera registrarlo?

  5. Si andrea ho letto l articolo ……. in base alla dlgs 219/2006che nel nostro paese non possono essere riportate non e’ I’ll produttore…in italia puo’ essere comunicata solo a noi operatori informatori scientifici medici e farmacisti ……poi le direttive ue 2001/83 che ad oggi nn ha visto definizioni di regole precise..solo I’ll vostro medico omeopata sara’ in grado di darvi tutte le informazioni in merito,no come dici tu andrea per far stare zitta la gente I’ll medico consiglia l omeopatico ogni medico sara’ in grado di valutare la modalita’ di approccio terapeutico…..
    .mi rifaccio al pensiero di master reiki e faro anch io da spettatore ……. saluti

  6. Master Reiki ClaudioCasonato Amico dell Omeopatia Si è vero… beata ignoranza… Allora, se tu scrivi che ‘applichi’ la fisica quantistica ha un certo significato, ovvero che operi qualche cosa usando consapevolmente ed in modo mirato i dettami della quantistica. 
    Orbene, ciò è una fesseria astronomica, in quanto la fisica quantistica è perfettamente inutile alla scala umana, dove si applica la banale fisica newtoniana o al limite (per i GPS) la relatività.
    Se poi intendi dire che alla fin fine siamo fatti di gluoni e quark, si, è vero. Ma questo NON significa ‘applicare la quantistica’…
    Dalle fesserie che dici (non è una offesa, è una semplice constatazione) ti posso assicurare che sono molto ma molto più informato di te…
    Quanto allo svegliarsi, mi spiace comunicarti che quello che vive nel mondo dei sogni sei tu.

  7. Master Reiki, sì credo che siamo tutti d’accordo… Sborsi tuoi bei €100 e poi “guarisci” o per lo meno ti senti più “leggero”

    Lasciando stare lo Spirito (Santo) gli accordatori di pianoforti, i fotoni e le vibrazioni, il MIO articolo è in qualche modo inesatto? Mi viene da pensare di no perché nessuno ne ha detto niente in proposito.

  8. ClaudioCasonato Amico dell Omeopatia  Oh benedetta ignoranza! Certo che c’è tanto lavoro ancora da fare per risvegliare le coscienze. In ogni momento della giornata tutti noi, anche gli scettici, abbiamo a che fare con fotoni, vibrazioni ecc. (energia), volenti o nolenti. Non occorre lavorare al CERN. Possibile che non vi viene la voglia di scoprire chi siete, perché siete ecc., un pizzico di curiosità? E’ difficile spiegare a la realtà a chi dorme. Almeno si avesse l’umiltà di dichiararsi incompetenti. Io da questo momento mi limiterò a fare da spettatore a questo blob, tanto è inutile. Eppure il mondo sta cambiando! Svegliatevi, informatevi e poi ne possiamo discutere. Alle mamme dico fidatevi dell’omeopatia è l’unica vera cura possibile e affidabile al 100€.

  9. Amico dell Omeopatia Sapete del placebo? Ed allora che conclusioni ne traete? Perchè sapere qualcosa e comportarsi in modo non corrispondente ai fatti non ha molto senso.
    E poi voi applicate la fisica quantistica tutti i giorni? O benedetti ragazzi, mi volete spiegare come e dove? Se non lavorate al CERN, dubito seriamente che voi possiate applicare la fisica quantistica ‘tutti i giorni’, se non per qualche vostro strano convincimento…

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